MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna
Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003
Oggetto: Dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del c.d.s), modifiche
costruttive (art.78 del c.d.s.).
Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da
quelli di cui all'art.151 del c.d.s. (art.153, c.9)
1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE
OMOLOGATE
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni
vigenti (art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò
sanzionabili, ai sensi dell'art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì
sanzionabile ai sensi dell'art.153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci
contemplate nell'art.151, sono sanzionabili ai sensi dell'art.72, anche se
non vengono usate.
2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali,
indicate nell'appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del
regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione
:
possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili,
portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità
del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano
efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei
gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè
omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e
purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta
di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri
previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.
4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO
DELL'AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della
parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in
generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di
omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi
sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle
sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di
omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni
contemplate nell'art. 78 del c.d.s.
6. VETRI SCURI
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l'obbligo della
omologazine degli stessi.
Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui
vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in
modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri
laterali per passeggeri.